Art. 62.
(Norme transitorie).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente Statuto di cui all'articolo 20 e della legge regionale statutaria di cui all'articolo 24, le materie di rispettiva competenza continuano a essere disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente.
      2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente Statuto previsti dall'articolo 20, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.
      3. La commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto svolge tutte le funzioni previste ai sensi dell'articolo 20.

 

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      4. La legge regionale statutaria istitutiva del consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 24 è approvata previo parere dell'assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.